STATUTO DELLA FONDAZIONE

Art. 1 Costituzione e denominazione

1.1. Con la denominazione di "FONDAZIONE PIETRO CONTI dei Democratici di Sinistra dell’Umbria", brevemente "Fondazione Pietro Conti"è costituita in Perugia, una Fondazione.
1.2. La Fondazione non ha scopo di lucro. 1.3. La Fondazione opera nell’ambito del territorio della Regione Umbria. 1.4. La Fondazione ha sede in Perugia – Piazza della Repubblica 71 e avrà durata a tempo indeterminato.

Art. 2 Finalità della Fondazione

2.1. La Fondazione ha come finalità la promozione dei valori della sinistra italiana ed europea.
2.2. LaFondazione,nelperseguimentodeisuoiscopi istituzionali:
a) svolge attività distudio, di approfondimento, di divulgazione di tematiche sociali, culturali, economiche, sociologiche, storiche;
b) svolge attività di creazione e gestione di archivi, biblioteche, centri-studi, strutture in genere, volte alla conservazione della documentazione relativa alle attività di cui allo scopo anche a disposizione di studiosi, studenti, istituzioni didattiche e comunque di qualsiasi interessato;
c)intraprende iniziative volte a promuovere il pensiero, la cultura e l’azione politica della sinistra italiana ed europea;
d)favorisce l’incontro fra tutti coloro che possano fornire supporto di idee ed ogni altro contributo e sostegno alle attività della Fondazione; e)può promuovere, progettare ed organizzare, anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti, attività formative, corsi, convegni e seminari nelle discipline di sua competenza, sia in via diretta sia a mezzo di enti, strutture e organismi pubblici o privati ai quali può aderire;
f) può promuovere pubblicazioni e iniziative editoriali di qualsiasi tipo e natura attinenti lo scopo della Fondazione; g) promuove la raccolta di fondi e la richiesta di contributi, pubblici e privati, da destinare agli scopi della Fondazione.
2.3. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strumentali, connesse od accessorie.

Art. 3 Attività strumentali, accessorie e connesse

3.1. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l’altro:
a) stipulare tutti gli atti o i contratti, tra cui, senza esclusione di altri, mutui, finanziamenti di qualsivoglia natura e tipologia, anche atipica, compravendite di proprietà mobiliari e immobiliari, acquisti di diritti reali su beni immobili, convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerati necessari e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti; c) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività di propria competenza;
d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private,lacuiattivitàsiarivolta,direttamenteo indirettamente, alla promozione del dibattito politico e dello sviluppo culturale e civile della società;
e) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo.

Art. 4 Patrimonio e proventi

4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili, effettuati dal Fondatore (così come regolato dal successivo punto 4.2.).
- da elargizioni fatte da altri enti, pubblici o privati, da privati o Società, o da donazioni o disposizioni testamentarie fatte da persone fisiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dai beni, mobili ed immobili, che sono pervenuti e/o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione; - dalle somme delle rendite non utilizzate e dai proventi delle attività proprie che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione; - da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
4.2. Per i beni immobili pervenuti alla Fondazione in donazione dal Fondatore e dalle sue articolazioni territoriali, vige il regolamento allegato al presente Statuto sotto la lettera A.

Art. 5 Fondo di gestione

5.1. Il fondo di gestione, per l’adempimento dei compiti della Fondazione, è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie o elargizioni che provengano alla Fondazione da enti o privati interessati ai suoi fini, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- dai contributi da chiunque provenienti e destinati all'attività della fondazione o finalizzate a specifiche iniziative;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse e da ogni altra entrata di qualsivoglia tipologia e natura, che non siano espressamente destinate a patrimonio.
5.2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
5.3. Non sarà disposta – sotto qualsiasi forma – la distribuzione degli utili, riserve o attività di ogni tipo.

Art. 6 Fondatore

6.1. Fondatori sono: Democratici di Sinistra – Unione Regionale dell’Umbria, Democratici di Sinistra – Federazione dell’Alta Umbria, Democratici di Sinistra – Federazione del Trasimeno, Democratici di Sinistra – Federazione di Perugia – Umbria Centro Democratici di Sinistra – Federazione Flaminia – Valnerina Democratici di Sinistra – Federazione del Ternano

Art. 7 Organi

7.1. Sono organi della Fondazione:
a. il Consiglio di Indirizzo;
b. il Presidente del Consiglio di Indirizzo;
c. il Consiglio di Amministrazione;
d. il Presidente del Consiglio di Amministrazione
e. il Collegio dei Revisori dei Conti;
f. il Comitato Scientifico;
g. il Direttore Generale.

Art. 8 Il Consiglio di Indirizzo

8.1. Il Consiglio di Indirizzo svolge compiti di programmazione, indirizzo ed individuazione degli obiettivi fondamentali delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari.
8.2. Ne fanno parte per espressa volontà del Fondatore, che all’uopo li nomina a vita:
- Il sig. BRACCO FABRIZIO FELICE, nato a Perugia il 19 Dicembre 1946 e residente in Perugia, Strada Tuderte 61/c, Codice Fiscale: BRC FRZ 46T19 G478W;
- Il sig. PATUMI RENZO, nato a Perugia il 15 Novembre 1952 e residente in Perugia, via Fratelli Pellas 135, Codice Fiscale PTM RNZ 52S15 G478C;
- Il sig. FILIPPETTI VALENTINO, nato a Parrano (TR) il 11 Settembre 1956 e residente in Parrano (TR), via Bagno-Bissa 9, Codice Fiscale: FLP VNT 56P11 G344G;
- Il sig. MANGANELLO RICCARDO, nato a Milano il 20 Luglio 1966 e residente in Città della Pieve, Frazione Moiano - via Garibaldi 8, Codice Fiscale MNG RCR 66L20 F205G;
- Il sig. LOCCHI MARCO, nato a Umbertide (PG) il 13 Giugno 1958 e residente in Umbertide, Via G.Di Vittorio 11, Codice Fiscale LCC MRC 58H13 D786S;
- Il sig. POMPEI MARCO, nato a Magione (PG) il 13 Marzo 1956 e residente in Perugia, Via Andreani 14, Codice Fiscale: PMP MRC 56C13 E805E.
- Il sig. ZENOBI PIERLUIGI, nato a Spoleto (PG) il 01 Giugno 1939 e residente in Spoleto (PG), Via Sedici Marzo 2/a, Codice Fiscale: ZNB PLG 39H01 I921V;
- Il sig. ROSSI RAFFAELE, nato a Perugia il 1° Febbraio 1923 e residente in Perugia, via Bontempi 39, Codice Fiscale: RSS RFL 23B01 G478Y.
8.3. In caso di morte, incapacità, dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di una delle persone fisiche di cui al punto 8.2., gli altri Consiglieri di Indirizzo con la maggioranzadei 3/4 dei Consiglieri in carica procederanno alla cooptazione di un nuovo Consigliere di Indirizzo che, resterà a sua volta in carica a vita. Tale cooptazione avverrà nel rispetto della rappresentanza territoriale espressa dalle Federazioni fondatrici.
8.4. L’esclusione di un Consigliere di Indirizzo può essere deliberata dal Consiglio di Indirizzo con il voto unanime di tutti gli altri Consiglieri in carica.
L’esclusione sarà validamente operante a far tempo dalla data della delibera e non necessiterà di motivazione alcuna.
8.5. Il Consiglio di Indirizzo ha il compito di:
a) eleggere, ogni tre esercizi, i membri del Consiglio di Amministrazione, dopo averne fissato il numero;
b) nominare, il Presidente del Consiglio di Indirizzo ed eventualmente un Vice Presidente, che sostituisce il primo in caso di assenza o impedimento;
c) nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e tra essi il Presidente;
d) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
e) deliberare le modifiche dello Statuto della Fondazione;
f) approvare il Bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
g) autorizzare il Consiglio di Amministrazione alla vendita e all’acquisto di beni immobili e/o di partecipazioni societarie, nonché alla contrazione di mutui e/o finanziamenti di valore eccedente Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
h) nominare e revocare il Direttore generale e i membri del Comitato Scientifico; i) esprimere il parere vincolante sull'accettazione di eredità e legati;
l) emanare i criteri di indirizzo sulla gestione del patrimonio.
8.6. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono tenute almeno una volta all’anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o ad istanza di almeno due dei membri, nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione.
8.7. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Indirizzo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la dimostrazione dell'invio e della ricezione da recapitarsi a ciascun componente almeno otto giorni di calendario prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza. In casi di urgenza, la convocazione può avvenire anche con telegramma o telefax, inviato con tre giorni di preavviso.
8.8. Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza dei suoi componenti salvo che per le deliberazioni di modifiche statutarie per le quali è necessaria la maggioranza dei 4/5.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8.9. Delle adunanze del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario, di volta in volta nominato a maggioranza, tra gli intervenuti.
8.10. Il Consiglio di Indirizzo può verificare, nel corso dell'esercizio, con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, l'andamento della gestione e lo stato di specifiche operazioni ed atti, in vista dell'approvazione del bilancio.

Art. 9 Il Presidente del Consiglio di Indirizzo

9.1. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo è designato, fatto salvo per il primo mandato per il quale è nominato dal Fondatore, dal Consiglio di Indirizzo fra i suoi membri e lo presiede. 9.2. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo, inoltre:
a) redige annualmente una relazione sull'attività della Fondazione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Indirizzo e da comunicare al Consiglio d’Amministrazione;
b) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
c) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi;

Art. 10 Il Consiglio di Amministrazione

10.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, secondo quanto fissato dal Consiglio di Indirizzo, da tre a sette membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente.
I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dal Consiglio di Indirizzo, che determina altresì le cariche interne. Possono essere nominati componenti del Consigliodi Amministrazione anche i componenti del Consiglio di Indirizzo
10.2. I Consiglieri di Amministrazione restano in carica tre esercizi, salvo revoca anche non motivata da parte del Consiglio di Indirizzo, e possono essere riconfermati dopo la scadenza del mandato.
10.3. In caso di morte, incapacità, dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo, tempestivamente convocato dal Presidente
del Consiglio di Indirizzo, procederà alla sua sostituzione. 
10.4. Il Consiglio di Amministrazione salvo quanto riservato al Consiglio di Indirizzo e sulla scorta delle direttive da questo impartite, ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare:
a) approva la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, anche tenendo conto della relazione del Presidente del Consiglio d’Indirizzo;
b) predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo; c) approva ove lo ritiene opportuno l'eventuale proprio regolamento di funzionamento; d) delibera sui contratti da stipulare nell'interesse della Fondazione e sulle liti attive e passive, delegando il Presidente del Consiglio di Amministrazione all’esercizio dei relativi adempimenti;
e) delibera in ordine all'accettazione di eredità e legati, acquisito il parere di cui all'art. 8.5. lett. i, delegando il Presidente all’esercizio dei relativi adempimenti; f) predispone e attua i programmi di lavoro e di intervento della Fondazione, secondo le direttive del Consiglio di Indirizzo;
g) individua i dipartimenti operativi della Fondazione e procede alla nomina dei Responsabili;
h) delibera su eventuali accordi di collaborazione fra la Fondazione e altri enti o privati, fissandone le condizioni;
i) delibera su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti e/o associazioni di qualsivoglia tipologia, che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;
j) delibera, all’occorrenza, la costituzione di Commissioni Consultive; 
k) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto. 10.5. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, conferire e revocare speciali incarichi ai singoli Consiglieri, anche con facoltà di sub delega, fissandone le attribuzioni e i limiti.

Art. 11 Convocazione e deliberazioni del Consiglio

11.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte all’anno, per la predisposizione e l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Il Consiglio di Amministrazione deve, altresì, essere convocato ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.
11.2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo a comprovare l'invio e la ricezione con almeno sei giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, inviato e ricevuto con due giorni di preavviso. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della adunanza, il giorno, il luogo e l’ora.
11.3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sotto la presidenza del Presidente, o del Vice Presidente, e designa un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti. 11.4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.
11.5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro.

Art. 12 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

12.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se non nominato dal Consiglio di Indirizzo, è designato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti e lo presiede. 12.2. Vi è incompatibilità fra la carica di Presidente del Consiglio di Indirizzo e di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
12.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale o per singoli atti.
12.4. Il Presidente, inoltre:
a) redige annualmente, anche sulla scorta della relazione relativa all’esercizio precedente predisposta dal Presidente del Consiglio di Indirizzo, una relazione programmatica sull'attività futura della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
b) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
c) in casi di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di quest’ultimo nella sua prima riunione;
d) esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.

Art. 13 Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

13.1. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

Art. 14 Il Collegio dei Revisori dei Conti

14.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Indirizzo tra professori universitari di ruolo di materie giuridiche ed economiche, tra gli iscritti all'albo dei Revisori Ufficiali dei Conti, tra dottori commercialisti o avvocati con almeno cinque anni di iscrizione al rispettivo albo professionale. Al Consiglio di Indirizzo spetta anche la designazione del Presidente, scelto tra le persone iscritte nell’elenco dei revisori contabili da almeno cinque anni. 
14.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione ed esercita il controllo legale e contabile.
14.3. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre esercizi, ed i suoi componenti possono essere confermati.
14.4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.
14.5. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima.

Art. 15 Il Comitato Scientifico

15.1. Il Consiglio di Indirizzo potrà costituire un Comitato Scientifico determinandone il numero dei componenti e le funzioni, nominando altresì Presidente, Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del primo. 
15.2. Il Comitato Scientifico resterà in carica per cinque anni, salvo sostituzione da parte del Consiglio di Indirizzo.
15.3. Il Comitato Scientifico avrà il compito di sviluppare progetti di studio, potrà inoltre svolgere attività consultiva al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente su specifici temi. 
15.4. Il Presidente della Fondazione ed i componenti del Consiglio di Amministrazione possono partecipare ai lavori del Comitato Scientifico.

Art. 16 Il Direttore generale

16.1. Il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Presidente, può nominare e revocare un Direttore Generale determinandone le competenze e le relative deleghe operative. 16.2. Il Direttore, se nominato, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 Commissioni Consultive

17.1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga utile, può costituire ed avvalersi, determinandone composizione, compiti e durata, di Commissioni Consultive che svolgano funzioni istruttorie, preparatorie, di coordinamento e supporto tecnico, organizzativo o operativo a determinate attività del Consiglio stesso.

Art. 18 Emolumenti

18.1. Non sono previsti emolumenti per i componenti l’organo di indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione, salvo il rimborso delle spese vive sostenute, mentre per l’Organo di Controllo potrà essere previsto un compenso non superiore ai minimi previsti dalle vigenti disposizioni normative.
Eventuali emolumenti possono essere stabiliti dal Consiglio di Indirizzo.

Art. 19 Esercizio - Scritture Contabili - Bilancio

19.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e chiude al trentuno dicembre di ogni anno.
19.2. La Fondazione è tenuta ad adottare e redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione ed in particolare alla tenuta dei libri giornale ed inventari in conformità di quanto disposto dagli articoli 2216 e 2217 del Codice Civile. 
19.3. Il bilancio di esercizio della Fondazione dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

Art. 20 Norma finale e devoluzione del patrimonio

20.1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo con la maggioranza di 4/5 dei suoi componenti.
20.2. Per l'esecuzione della liquidazione il Consiglio di Indirizzo nomina uno o più liquidatori. I beni che residuano dopo l'esecuzionedellaliquidazionesarannodevoluticon deliberazione del Consiglio di Indirizzo a sostegno delle iniziative politiche e delle attività intraprese dalla sinistra italiana e dai partiti politici, enti e associazioni che la compongono.

Art. 21 Rinvio

21.1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.
 

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